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9 maggio 2012
SANZIONI DISCIPLINARI - MILITARI E FORZE DI POLIZIA - NECESSARIO IL CONTRADDITTORIO
E’ basilare il principio del contraddittorio nei procedimenti disciplinari a carico degli appartenenti alle forze di polizia, come evidenzia la sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione prima Ter, 13 ottobre 2011, n.7917, che prende in considerazione le cause di legittimo impedimento dell’appartenente alla forza di polizia nei confronti del quale veniva avviato il procedimento disciplinare. Anche nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1207 sez. IV del 2 marzo 2012, viene evidenziato che: A norma dell'art. 15, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 383, "nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato. In quest’ ultima sentenza viene però ribadita la legittimità di un ordine impartito da un superiore gerarchico seppur non diretto superiore dell’inferiore in grado.
sanzioni disciplinari
| inviato da geronimo il 9/5/2012 alle 8:34 |
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8 maggio 2012
LAVORATORE NON ASSUNTO CHIEDE L'ACCESSO AGLI ATTI DI ALTRO LAVORATORE ASSUNTO - DINIEGO
La Corte di Giustizia Europea dice no ad un lavoratore straniero che ritenendosi discriminato all’atto di un'assunzione, chiede di accedere alle informazioni relative all' altro lavoratore assunto. Corte di giustizia dell’Unione Europea, sentenza della causa n. 415/2010 pubblicata il 19 aprile 2012.
diritto di accesso agli atti
| inviato da geronimo il 8/5/2012 alle 16:27 | |
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30 aprile 2012
MEDICO - OMISSIONI - RESPONSABILITA' - OMICIDIO COLPOSO
La sentenza n. 13547 dell’11 aprile 2012 della S.C. ha condannato i sanitari che rimandavano in altra struttura, senza alcuna assistenza iniziale, un giovane con un ascesso , poi deceduto per un edema polmonare. Il rinvio in un'altra struttura veniva determinato poiché quest’ultima era dotata di maggiori risorse specialistiche, senza però fare nulla per salvaguardare l’integrità dell’ammalato, sebbene nella possibilità di erogare le prestazioni professionali richieste. I giudici continuano affermando che tale obbligo sorge in virtù del “contatto sociale” fra malato e medico, che si perfeziona quando il primo si presenta dal secondo per chiedere l’erogazione della prestazione sanitaria. Qualora il medico non avesse avuto mezzi o conoscenze specifiche per intervenire, avrebbe comunque dovuto attivarsi a tutela della salute delpaziente, anche con la redazione di una diagnosi.
medico . responsabilità
| inviato da geronimo il 30/4/2012 alle 12:21 | |
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30 aprile 2012
SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI - CONCILIAZIONE
Ministero del Lavoro –Interpello n. 11 del 10 aprile 2012Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – impugnazione sanzionidisciplinari – applicabilità art. 7, commi 6 e 7; L. n. 300/1970 allecontroversie relative al lavoro pubblico. Il Ministero del lavoro, in risposta ad un quesito posto dal Sindacato delle professioni infermieristiche, ha chiarito che le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possono essere impugnate anche attraverso il tentativo di conciliazione, con le procedure arbitrali di cui agli artt. 410 e 412 del c.p.c. Resta ferma l’azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali. Quello che resta preclusa ai dipendenti pubblici invece è la via dell’ arbitrato irrituale di cui all’art. 412 ter, ossia l’arbitrato sindacale, la cui procedura è rimessa alla contrattazione collettiva, stante il veto posto alla fonte di carattere convenzionale, di cui al precitato art. 55. Le sanzioni disciplinari non potranno dunque essere impugnate dai dipendenti della P.A. mediante questo strumento.
sanzioni disciplinari
| inviato da geronimo il 30/4/2012 alle 12:1 | |
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23 aprile 2012
TRASFERIMENTI - FAMILIARI CON HANDICAP - LA LEGGE 183/2010 DEVE CONSIDERARSI RETROATTIVA
Consiglio di Stato sez. III 7/3/2012 n. 1293
Oggetto del contenzioso è la corretta attuazione dellanormativa in materia (permessi e trasferimenti a favore di dipendenti, pubblicio privati, che intendono assistere un familiare portatore di handicap), especificatamente dell'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 5 febbraio1992, come modificato dall'articolo 19 della legge n. 53 dell’ 8 marzo 2000 epoi, in particolare, dall' art. 24, comma 1, lett. B, della legge n. 183 del 4novembre 2010.
Orbene, è indubbioche attualmente, proprio alla luce delle modifiche normative intervenute esoprattutto di quelle più recenti, può affermarsi, sul piano generale che, perusufruire del diritto al trasferimento nella sede più vicina alla residenza delfamiliare da assistere, il dipendente deve dare prova, con dati e elementioggettivi, della necessità di dover prestare assistenza al familiare disabile eche nessun altro familiare sia in grado o possa assicurare tale assistenza,fatte salve le irrinunciabili esigenze organizzative e funzionalidell'Amministrazione. È indubbio che la recente evoluzione legislativa deveritenersi implicitamente retroattiva, proprio perchè finalizzata a risolvere lesvariate questioni insorte a seguito delle diverse interpretazioni fornite alleprecedenti normative, e non può quindi non applicarsi a situazioni ancora nondefinite, come nel caso di specie (cfr. Cons. Stato – III, n. 5725 del 26ottobre 2011).
trasferimenti
| inviato da geronimo il 23/4/2012 alle 14:21 | |
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23 aprile 2012
ROTATORIE AD ALGHERO - COME COMPLICARE LA CIRCOLAZIONE STRADALE
   
Nella Carreggiata a quattro corsie di via Vittorio Emanuele è stata posizionata una rotatoria con un diametro non superiore a tre metri, per agevolare l’uscita degli automezzi dei residenti in una zona a vicolo chiuso. Così facendo hanno ridotto la viabilità è creato una situazione inverosimile ed a dir poco ridicola. La foto può meglio far trasparire il concetto. Un autocarro di media grandezza ha difficoltà nell’effettuare una svolta a sinistra o addirittura girare completamente la rotatoria, in quanto andrebbe a colliderla. Pertanto, il mezzo pesante, sarebbe costretto a violare la segnaletica verticale, dovendo anticipare la rotatoria centrale ed evitando di girarvi intorno, così come previsto dal codice della strada. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, , con nota Prot. N. 6069 del 12.12.2011, da alcune indicazioni sulla possibile installazione di rotatorie inferiori a quelle stabilite dalla norma generale:” La rotatoria deve necessariamente tener conto dei dati di traffico relativi ai tronchi che concorrono nelle intersezione, ivi compresi quelli di origine-destinazione necessari a valutare il bilanciamento dei flussi”.
In riferimento a rotatorie minori cita:”dimensioni tali da consentire sull’anello le manovre di scambio tra due corsie contigue nel tratto compreso tra due bracci successivi, ovvero quello relativo a corsie specializzate di preselezione, delle quali quella più a destra deve essere utilizzata per l’uscita nel braccio immediatamente successivo a quello d’ingresso, e ciò in connessione ad una analisi approfondita dei dati di traffico.
Non analizziamo nel particolare le locuzioni innanzi riportate e guardiamo le rotatorie in riferimento , dando una nostra semplice e non tecnica valutazione per capire se quelle distinte nelle immagini rientrano fra quelle indicate nelle risposta Ministeriale.
| inviato da geronimo il 23/4/2012 alle 11:49 | |
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22 aprile 2012
PENSIONE DI INVALIDITA' - NEL COMPUTO NON RIENTRA LA PROPRIETA' DELLA CASA
Per il calcolo relativo alla pensione di invalidità nonpossono esseri computati gli assegni famigliari e la proprietà della casa. Cosìha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 5479/2012, la quale ha precisato che,nella fattispecie, bisogna fare riferimento alla legge n. 118/1971 e alla legge153/1969.
pensione di invalidità
| inviato da geronimo il 22/4/2012 alle 10:49 | |
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19 aprile 2012
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA A BORDO DI BICICLETTA - SOCIETA' - CONFISCA DEL VEICOLO SE NON INTESTATARIO MA SOCIO
La Corte di Cassazione Penale sez. IV 19/3/2012 n. 10684 ritiene che sia perseguibile del reato di guida in stato di ebbrezza anche colui che conduce una bicicletta, anche se in questo caso non prevede la sospensione della patente di guida. La Cassazione penale sezione IV – sentenza 20.03.2012 n. 10912, invece, in merito alla confisca del mezzo, ritiene si possa applicare anche al conducente del veicolo, sebbene non intestatario, ma socio dell'azienda cui esso è intestato.
guida in stato di abbrezza
| inviato da geronimo il 19/4/2012 alle 14:34 | |
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18 aprile 2012
VIOLENZA PRIVATA SUL LUOGO DI LAVORO
La Cassazione giunge alla conclusione che deve ritenersi configurabile il reato di violenza privata qualora il datore di lavoro concretizza atti di vessazione nei confronti del dipendente, lo insulta o usa aggressioni verbali. Cass. Penale, Sez. VI, n. 12517 del 4 aprile 2012.
lavoro - violenza privata
| inviato da geronimo il 18/4/2012 alle 17:21 | |
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17 aprile 2012
INTERNET - E' REATO APRIRE UN ACCOUNT E NOME DI UN'ALTRA PERSONE
Aprire un account a nome di un'altra persona, fare acquisti anome d'altri e controllare arbitrariamente la posta altrui, è un reato; così hastabilito la S.C.di Cassazione con sentenza n. 12479/2012.
account
| inviato da geronimo il 17/4/2012 alle 18:51 | |
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14 aprile 2012
CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO - TERMINI
L'art.36 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (e, in seguito, dell'art. 3 del d.P.R. 20aprile 1994, n. 349), esplicitano i tempi per la presentazione dell'istanza di riconoscimento per la dipendenza da causa di servizio, che sono di sei mesi dal momento della percezione che la malattia sia riconducibile al servizio svolto e non dalla mera conoscenza della infermità. Il tutto viene meglio chiarito nella sentenza del Consigliodi Stato n. 1303/2012, sez. III del 7/3/2012
cause di servizio
| inviato da geronimo il 14/4/2012 alle 0:54 | |
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11 aprile 2012
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE AI MINORI DI 16 ANNI - CHIUSURA DEL LOCALE
Si sa che nei pubblici esercizi è vietato somministrare bevande alcooliche a persone con deficienza psichica o che si trovino in evidente stato di ubriachezza, nonché ai minori di 16 anni, cosi come disposto dall'art. 689 delc.p. Un esercente innanzi alla condanna ed alla chiusura del proprio locale per tre mesi, ha voluto ricorrere alla S.C. , ritenendo l'applicazione della sanzione abnorme. La Cassazione, Sez. V, penale, con sentenza n. 11214/2012 , ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la chiusura del locale, quale pena accessoria.
bevande alcooliche a minori
| inviato da geronimo il 11/4/2012 alle 20:42 | |
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3 aprile 2012
GIOCHI VIETATI AI MINORI
Circolare Ministero dell'economia e delle finanze 29/3/2012 n. 14330 Disposizione sul divieto di gioco per i minori - Giochi sportivi a totalizzatore Visto il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, e in particolare l'art. 24, comma 20, che vieta la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto, si invitano tutti i concessionari abilitati alla raccolta e commercializzazione dei giochi sportivi a totalizzatore, a provvedere affinché su tutto il materiale promozionale informativo prodotto e su tutte le schedine di gioco distribuite e disponibili presso i punti vendita collegati, sia indicata la dicitura: "Il gioco è vietato ai minori di anni 18". Si invita a dare urgente attuazione alla presente disposizione.
giochi vietati ai minori
| inviato da geronimo il 3/4/2012 alle 20:38 | |
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1 aprile 2012
RINNOVO PATENTE ULTRAOTTANTENNI
Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. Prot. n. 7852 del 20 marzo 2012
OGGETTO:Art. 11 del DL 9 febbraio 2012, n. 5 - disposizioni in materia di rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida dei conducenti ultraottantenni Come è noto, l’articolo 11, commi 1, lett. a), 2 e 3, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, ha modificato la disciplina del rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida dei conducenti che abbiano compiuto l’ottantesimo anno di età disponendo: -l’immediata entrata in vigore della norma soppressiva dell’articolo115, comma 2-bis, CdS (che prevedeva, a tal fine, che tali conducenti acquisissero un attestato di idoneità rilasciato da una commissione medica locale a seguito di visita specialistica biennale); -la validità biennale dei predetti titoli abilitativi alla guida. Tanto premesso, ne deriva che dal 10 febbraio 2012 non sussiste più stretta correlazione tra il compimento dell’ottantesimo anno di età del conducente ed il rinnovo di validità previa visita specialistica presso una commissione medica locale, la cui competenza ricorre –così come per i conducenti di qualsiasi età - solo nelle ipotesi di cui all’articolo 119, comma 4, tra le quali ricorre anche l’ipotesiche l’ “esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorga al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida”. Si richiama l’attenzione sulla circostanza che - stante la portata generale delle disposizioni su menzionate, e l’assenza diqualsivoglia norma transitoria – la stessa trova applicazione anche nei riguardi dei conducenti ultra-ottantenni che, recatisi presso una commissione medica locale nelle more della vigenza dell’articolo115, co. 2-bis, CdS, abbiano ricevuto un rinnovo di validità inferiore al biennio.
rinnovo patente
| inviato da geronimo il 1/4/2012 alle 22:8 | |
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1 aprile 2012
MOBBING ED EMARGINAZIONE
Sul Mobbing ancora una sentenza del Consiglio di Stato n. 000014/2012,
mobbing
| inviato da geronimo il 1/4/2012 alle 21:43 | |
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25 marzo 2012
SCIA E ATTIVITA' COMMERCIALI
il Ministero dell’Interno ha più volte sostenuto che il settore continua ad essere assoggettato al testo unico di pubblica sicurezza e da ultimo con lettera n.557/PAS/U/015447/12982.A.P(24) el 24/08/2011 ha affermato che la SCIA deve ritenersi esclusa per gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla Pubblica Sicurezza. I giudici del TAR hanno evidenziato che dalla lettura dell’art. 19 della Legge 241/1990, come sostituito dall’art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010 e come modificato dall’art. 5,comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, si possano generalizzare tutte leattività commerciali attivabili con la mera segnalazione di inizio attività (SCIA).Pertanto, deve ritenersi, in conformità con quanto disposto dalla citata Sentenza del Tribunale amministrativo napoletano (Tar Campania – Napoli, Sez. III, 16 gennaio 2012, n.189), che in caso in cui il Comune non abbia previsto limiti di contingentamento delle licenze giustificate dai motivi di cui all’art. 64,comma 3, del Decreto Legislativo n. 59/2010, è possibile iniziare l’attività di somministrazione di cibi e bevande mediante una semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In conclusione, il commerciante può iniziare l’attività sin dal giorno successivo al deposito presso il Comune della segnalazione di inizio attività; salvo il potere dell’amministrazione di fermare l’attività nei successivi sessanta giorni nel caso in cui risulti, dall’esame della S.C.I.A., la carenza dei requisiti richiesti dalla Pubblica Amministrazione per l’inizio dell’esercizio commerciale.
scia e attività commerciali
| inviato da geronimo il 25/3/2012 alle 11:40 | |
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22 marzo 2012
CORTE EUROPEA A FAVORE DEL CONSUMATORE
Clausole abusive nei contratti tra consumatori e professionisti (contratto finanziario): sì alla nullità dell’intero contratto quando ciò garantisca una migliore tutela del consumatore. Lo stabilisce la sentenza della Corte europea del 15 marzo 2012, causa C-453/10.
diritti del consumatore
| inviato da geronimo il 22/3/2012 alle 14:41 | |
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22 marzo 2012
PERMESSI INVALIDI CIVILI E ZONE A TRAFFICO LIMITATO - RESPONSABILITA' PER L'IMPROPRIO UTILIZZO
permesso invalidi
| inviato da geronimo il 22/3/2012 alle 14:12 | |
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17 marzo 2012
INFORTUNIO IN ITINERE - USO DEL MEZZO PRIVATO
L’infortunio in itinere deve essere dimostrato dal lavoratore, il quale deve allegare in atti, gli orari dei mezzi pubblici e l’incompatibilità della loro fruizione con il proprio orario lavorativo. Ne deriva che l’infortunio occorso con il proprio mezzo può essere riconosciuto qualora non esistano mezzi pubblici o gli orari dei collegamenti con la sede di lavoro siano incompatibili .(Cass.N. 3117/2012).
infortunio in itinere
| inviato da geronimo il 17/3/2012 alle 13:0 | |
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17 marzo 2012
SPESE LEGALI - DECISIONE DELLA CASSAZIONE
L’art. 91 del codice di procedura civile afferma che, il giudice condanna, con la sentenza che chiude il giudizio, la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte. La Corte di Cassazione con sentenza n. 3595/2012 spiega che essa va intesa nel senso che solo la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neppure in minima parte, al pagamento delle spese legali, a meno che non ricorra l’ipotesi di una reciproca soccombenza, in tal caso la decisione viene rimandata all’ apprezzamento del giudice stesso, che valuta la compensazione o meno delle spese. La decisione del giudice in tal senso non è sindacabile in sede di legittimità.
spese legali
| inviato da geronimo il 17/3/2012 alle 12:36 | |
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16 marzo 2012
COOPERATIVE SOCIALI - ORARIO DI LAVORO DEL SOCIO LAVORATORE
La Cooperativa sociale non può ridurre l'orario di lavoro ai soci lavoratori unilateralmente, senza gli accordi sindacali e previa dimostrazione di una palese necessità organizzativa generale, poiché, in tal caso, sarebbe comunque costretta al pagamento dell'intera retribuzione. Lo specifica meglio il Ministero del lavoro nella nota n. 2589/2012 di prot. , richiamando la legge 142 del 2001, ove si esplicita che il socio lavoratore di una cooperativa, oltre al rapporto associativo, assume con la società un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, con tutti gli effetti giuridici derivanti. Gli artt. 1206 – 1217 del codice civile, di fatto esplicitano che, qualora il dipendente offrisse la sua prestazione e questa non venisse accettata per ragioni imputabili all'organizzazione del datore di lavoro, questi è comunque tenuto al pagamento della retribuzione dell' orario di lavoro pattuito, atteso che la riduzione unilaterale dell'orario di lavoro non è consentita (art. 1372 c.c. ) . In conclusione, qualora non esistano oggettive situazioni di crisi aziendale (ex art. 6, co.1, Lett. d. Legge 142/2001) acclarate da un' assemblea a seguito di una riduzione del fatturato, le Cooperative sono tenute a garantire ai propri soci lavoratori, l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito all'atto dell'assunzione.
cooperative e orario di lavoro
| inviato da geronimo il 16/3/2012 alle 16:48 | |
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13 marzo 2012
PATENTE DI GUIDA - SCADENZA
Alla patente di guida non può applicarsi la norma di cui all'art. 7 d.l. n. 5/2012, secondo cui i documenti di riconoscimento scadono nella data del proprio compleanno. Il Ministero Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale Motorizzazione – Divisione 5, con circolare n. 6193 RUdel 05.03.2012, ha precisato che “Nonostante la patente di guida rientri nel novero dei documenti di riconoscimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del citato D.P.R. n. 445/2000, con nota del 22 febbraio 2012, si continua ad applicare, quale norma di carattere speciale, l’articolo 126 del Codice della Strada.
patente di guida
| inviato da geronimo il 13/3/2012 alle 15:36 | |
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13 marzo 2012
INCIDENTE STRADALE - DEFINIZIONE

Guida in stato di ebbrezza - l'incidente non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse. Infatti, la Corte di Cassazione Penale sez. IV 26/2/2012 n. 6381, ai fini dell'applicazione delle aggravanti previste del c.d.s., ritiene sia definibile incidente stradale , anche quello occorso esclusivamente al singolo conducente.
incidente stradale
| inviato da geronimo il 13/3/2012 alle 14:48 | |
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11 marzo 2012
INDENNITA' DI TRASFERIMENTO ( L. 86/2001) - IL CONSIGLIO DI STATO INTERPRETA
Il Consiglio di Stato con sentenza 01338 dell' 8 marzo 2012 , interpreta la nozione della distanza superiore ai 10 Km, innanzi alla resistenza del Ministero nel voler erogare l'indennità di trasferimento ad un dipendente trasferito.
indennità di trasferimento
| inviato da geronimo il 11/3/2012 alle 11:36 | |
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7 marzo 2012
MARO' ITALIANI ARRESTATI IN INDIA - LENTEZZA ED INERZIA DEL NOSTRO GOVERNO

Avrei voluto parlare della vicenda accaduta in India ai nostri militari, e mettere in risalto l’inerzia e la lentezza del nostro governo nel tutelare , nell’immediatezza, i nostri militari, ma ho creduto che già tanti avessero espresso questo sentimento. Mi limito, perciò, a pubblicare un commento postato sul sito gr-net , in risposta ad un altro intervento. Nella risposta sotto riportata, chiedevo come mai, il nostro governo stesse a guardare passivamente e non avesse ancora convocato l’ambasciatore Indiano per ufficializzare la nostra protesta . Il giorno successivo, ieri, il tg dà la notizia della convocazione da parte del ministro degli esteri, dell’ambasciatore Indiano. Preannuncio sensoriale ?
La risposta postata. Non capisco quale sia l’ attinenza in merito alla vicenda dei marò, con Mussolini o Berlusconi, credo sia difficile capirlo, anche se un Mussolini avrebbe sicuramente dato più importanza ad un'azione simile nei confronti dei nostri militari, che non il nostro Ministro della difesa. Questa, però, è un'altra storia. Credo che qui non si voglia mettere in discussione l’importanza dell'india nello scacchiere internazionale come potenza in pieno sviluppo , che, a dire il vero, poco importerebbe, ma il comportamento affine alle regole che disciplinano il Diritto Internazionale, quello che si vorrebbe applicare nei confronti dei militari Italiani , ma che, altresì, non si può applicare a discrezione dell’una o dell’altra parte. Nella controversia in atto, l’india , così facendo, non ha rispetto delle regole internazionali che vengono ignorate in palese violazione del “diritto internazionale, quindi, la domanda che ci dovremmo porre, è la seguente: ” come può uno Stato palesare l’applicazione del diritto se nello stesso tempo egli stesso lo viola? “ La petroliera si trovava in acque internazionali e L'india avrebbe dovuto riconoscere la giurisdizione Italiana. Non si possono arrestare dei militari Italiani, ed applicare il diritto a proprio piacimento , a seconda delle proprie ragioni. E' palese che siamo rappresentati da governanti deboli, perchè debole è il sentimento patriotico di noi Italiani, o meglio, di chi ci rappresenta. Siamo uomini spesso abbandonati a noi stessi. L'Italia avrebbe dovuto convocare l'ambasciatore Indiano e diffidarlo affinché il Governo Indiano rispettasse gli accordi Internazionali? Non dimentichiamo che sono stati tratti in arresto militari Italiani nell’espletamento delle loro funzioni, che rappresentano lo Stato italiano, non semplici cittadini. La responsabilità nell’azione incriminata passa quindi in secondo piano, poiché qui si parla di chi debba giudicare i nostri militari. E' vero, non credo che avrebbero trattenuto militari inglesi, americani , russi, etcc.. , in violazione degli accordi internazionali, senza alcuna ripercussione. Ma.., ahimè, anche questa è un'altra storia. La riflessione nasce sulla base delle notizie fornite dai media - con le dovute riserve - e non dalla conoscenza dei fatti. A questo punto , bisognerebbe chiedersi se la nave navigasse in acque internazionali, sulla base dei trattati intercorsi.
marinai italiani
| inviato da geronimo il 7/3/2012 alle 11:56 | |
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5 marzo 2012
NOTIFICA E NULLITA' DELLA CARTELLA ESATTORIALE
Qualora nelle copie delle relate di notifica vi siano incongruenze o manchino dati essenziali, deve ritenersi nulla la cartella esattoriale. A tal proposito i giudici, richiamando un proprio precedente, hanno esplicitamente affermato che“ai fini della validità della notifica ai sensi dell'art. 148 cip.c., in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnta al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario , mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all'originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica ai sensi dell'art. 160 c.p.c.” (Cass.Sent. n. 398/2012).
notifica cartelle esattoriali
| inviato da geronimo il 5/3/2012 alle 17:17 | |
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3 marzo 2012
LICENZIARE IL LAVORATORE CHE CRITICA IL DATORE DI LAVORO E' ILLEGITTIMO
Il licenziamento del dipendente, autore di una lettera di accuse contro il datore di lavoro, è sproporzionato ma non ritorsivo Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 17.02.2012, n. 2316
licenziamento
| inviato da geronimo il 3/3/2012 alle 23:3 | |
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2 marzo 2012
ASSICURAZIONE RC AUTO - CONTRAENTE
Più volte mi è capitato di disquisire con l’agente dell’assicurazione RC auto per questioni meramente tecniche e connotabili alle norme che regolano la materia, e più volte è capitato di avere notizie fuorvianti e non corrispondenti alle norme ordinatrici. Per essere più chiari, atteso che nel web c’è ancora confusione sul fatto se si possa essere contraenti o meno di un’assicurazione rc per un’autovettura intestata ad un’ altra persona, allego la risposta dell ISVAP, di seguito riportata. › Il contraente della polizza può essere unapersona diversa dal proprietario del veicolo assicurato? Puoi stipulare una polizza r.c. auto a tuo nome anche se il veicolo non è di tua proprietà. Ricorda comunque che la classe di bonus-malus indicata sull’attestato si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente. Il contraente può essere diverso da una annualità all’altra e può utilizzare la classe bonus-malus del proprietario del veicolo, purché questi rimanga invariato.
assicurazione rc auto
| inviato da geronimo il 2/3/2012 alle 20:51 | |
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2 marzo 2012
COOPERATIVA "ELLEUNO" - APPALTI - INTERPELLANZA
Riprendo il discorso sulle cooperative da me affrontato nei link sotto riportati, poiché è parso interessante l’articolo pubblicato il 1 marzo 2012 sull’ Unione Sarda, ove si affronta la problematica degli appalti e dei servizi affidati alle cooperative esterne. Nel quotidiano viene pubblicata l’interpellanza di alcuni consiglieri regionali presentata all’assessore alla Sanità della Regione Sardegna, Simona De francisci. Rimando qualsiasi riflessione alla mera lettura dell’articolo, che riporto integralmente. L’unica domanda che mi sono posto, nell’immediatezza, è la seguente:” come mai l’interpellanza è stata pubblicata sull’Unione Sarda e non anche sulla Nuova Sardegna?”. http://www.geronimo.ilcannocchiale.it/post/2697413.html; http://geronimo.ilcannocchiale.it/post/2385463.html
Interpellanza in Consiglio Elleuno e ASL, poca chiarezza nel contratto
Un contratto scaduto, un ampliamento dei servizi cha ha comportato un incremento dei costi per oltre tre milioni e mezzo. Niente male, per la cooperativa sociale Elleuno, che continua a prestare la sua attività con la compiacenza della ASL di Sassari. L’azienda sanitaria, infatti, non solo ha esteso il numero dei servizi alla Coop (che nel contratto originale non erano previsti) ma, a ogni scadenza, ha rinnovato l’accordo con puntuali proroghe. L’INTERPELLANZA “Una situazione non più tollerabile”, dice il consigliere regionale Luciano Uras. Che, per l’appunto, è il primo firmatario di una interpellanza (gli altri sono Carlo sechi, Adriano salis, Claudia Zuncheddu e Giannetto Mariani) all’assessore alla sanità Dimona De Francisci, chiedendo un impegno immediato per impedire che l’anomalia si perpetui all’infinito. POCA TRASPARENZA Nel documento, Uras fa riferimento anche alla scarsa trasparenza nell’assunzione del personale:”urgono soluzioni che impongano alle imprese aggiudicatici un reclutamento trasparente dei lavoratori e il rispetto della par condicio, attraverso la pubblicità dell’offerta di lavoro con specifici requisiti della candidature richieste”. Altro aspetto, certo non secondario, che sta creando qualche malumore di troppo nei tanti precari che aspettano inutilmente una richiesta dalla ASL. Chiamata che non potrà arrivare visto che Elleuno ha, di fatto, la delega per le assunzioni. La Coop, fanno notare i consiglieri, si ritrova attualmente a gestire un carico di circa 400 dipendenti. MONOPOLIO A preoccupare, tuttavia, si legge ancora nel documento, “è la sistematicità con la quale la Asl ha provveduto a rinnovare ed estendere i contratti a favore della elleuno, una palese violazione delle regole perché va a ledere, inevitabilmente, i principi di concorrenza”. La coop, in pratica, “si ritrova oggi in una posizione monopolistica nell’ambito dell’offerta di lavoro nel settore dei servizi ospedalieri. (v.f.)
cooperative sociali
| inviato da geronimo il 2/3/2012 alle 14:20 | |
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27 febbraio 2012
SANZIONE DISCIPLINARE AD OPERATORE DI POLIZIA
Il Consiglio di Stato, sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4478, ritiene corretta la sanzione disciplinare della riduzione di 5/30 dello stipendio ad operatore di Polizia che frequenta locali e persone non consoni al decoro richiesto ad un appartenente delle forse dell'ordine.
sanzioni disciplinari
| inviato da geronimo il 27/2/2012 alle 14:40 | |
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